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Città e Territorio
Al Sig. Commissario Prefettizio
p.c.: Al Dirigente Uffici Finanziari
p.c. Responsabile Uffici Tributi
Comune di Gravina in Puglia
Illustre Signor Commissario Prefettizio, dott. Ciro Trotta,
desidero esprimerLe i convincimenti ai quali, a seguito della istruzione compiuta, è pervenuto lo scrivente Movimento Civico Gravinese. in ordine ai problemi relativi alle cartelle TARSU notificate nei giorni scorsi ai cittadini gravinesi.
Lo scrivente Movimento Civico ritiene che esse debbano considerarsi, per la parte relativa ai locali che per natura non possono (come, ad esempio, i box auto, i garage le suppigne e/o le cantine) produrre "rifiuti", meritevoli di censura e perciò di conseguenti provvedimenti correttivi.
Le ragioni stanno nelle considerazioni che in proposito Le sottometto alla cortese attenzione.
Già il decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, istitutivo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, stabiliva, nel definire il presupposto "oggettivo" della medesima, che "non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno" (art.62, comma 2).
La interpretazione seguitane da parte della dottrina e della giurisprudenza precisava che dovevano considerarsi "per natura" inidonei a produrre "rifiuti" quei locali che fossero destinati ad usi non presidiati dall'uomo o nei quali la presenza dell'uomo si manifestasse in modo solo sporadico (e nei quali dunque non potesse determinarsi formazione di rifiuti in misura apprezzabile).
La situazione non è mutata con il decreto legislativo 5.02.1997 n. 22.
Per effetto di esso, la direzione normativa nel senso indicato si veniva anzi a rafforzare.
Il decreto infatti ha soppresso, con decorrenza 1 gennaio 1999, la "tassa" e stabilito che ai costi del servizio i Comuni provvedano mediante l'istituzione di una "tariffa" (art. 49, comma 2), applicabile ad ogni locale o area scoperta ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi (art. 49, comma 3).
Per effetto dunque di tale nuova configurazione, il collegamento tra idoneità del locale a produrre rifiuti e sua sottoposizione alla imposizione fiscale è divenuto ancora più stretto (tanto da avere orientato dottrina e giurisprudenza a sottolineare che se era dubbia la possibile esclusione della "tassa" di alcuni locali, non può essere ora dubbia invece la esclusione della "tariffa" dei locali che non possono produrre rifiuti).
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Cicolare 13/2005
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